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Le istruzioni sui finanziamenti ai comuni per piccole e medie opere

lentepubblica.it • 20 Marzo 2024

finanziamenti-comuni-piccole-medie-opereIl DAIT (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) ha diffuso un comunicato che illustra le nuove disposizioni per i comuni beneficiari di contributi per piccole e medie opere pubbliche.


Le nuove disposizioni mirano a garantire una maggiore trasparenza e efficacia nell’uso dei finanziamenti pubblici per le opere pubbliche a livello comunale.

Il panorama dei finanziamenti destinati ai Comuni italiani per le piccole e medie opere ha subito significative evoluzioni in seguito alla decisione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, che ha approvato la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, la Misura M2C4I2.2, che includeva le risorse destinate alle piccole e medie opere, è stata rimossa dal Piano, mantenendo però il finanziamento degli interventi tramite risorse nazionali.

Il decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 ha pertanto introdotto modifiche significative alle disposizioni normative riguardanti i contributi per le opere di medie dimensioni. In merito agli interventi di “Medie opere”, l’articolo 32 del decreto ha apportato variazioni alle tempistiche e alle modalità di erogazione dei finanziamenti.

Le istruzioni sui finanziamenti ai comuni per piccole e medie opere

I Comuni beneficiari devono ora concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 per gli interventi relativi agli anni 2021-2025.

Una delle novità più rilevanti riguarda la data di riferimento per il rispetto dei termini di aggiudicazione dei lavori, che ora coincide con il momento dell’aggiudicazione stessa anziché con quello dell’affidamento. Questo cambiamento si applica retroattivamente anche alle annualità 2021-2022, con il termine riferito all’affidamento dei lavori coincidente con la pubblicazione del bando o l’affidamento diretto.

Inoltre, i risparmi derivanti da ribassi d’asta sono ora vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione dell’opera, e le eventuali economie di progetto a conclusione dell’opera non rimangono più a disposizione del Comune, ma vengono versate in un apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Le modalità di erogazione delle risorse sono state ridefinite: il pagamento avviene in più tranche, con una parte iniziale a titolo di acconto, seguita da verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e dalla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Le modalità di erogazione dei contributi prevedono quindi:

  • un primo pagamento del 50% dopo l’aggiudicazione dei lavori
  • e il restante 50% dopo il collaudo o la regolare esecuzione dell’opera.

I risparmi derivanti da ribassi d’asta possono essere utilizzati per ulteriori investimenti entro sei mesi da tali eventi.

Per quanto riguarda le piccole opere, l’articolo 33 del decreto-legge ha stabilito che i Comuni beneficiari devono inserire nel sistema di monitoraggio e rendicontazione gli identificativi di progetto per ciascuna annualità dal 2020 al 2024 entro il 30 aprile 2024, pena la revoca del contributo.

Infine i Comuni devono alimentare il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS entro sei mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione dell’opera, presentando un rendiconto delle spese e delle verifiche amministrativo-contabili effettuate.

Documenti utili

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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